Riforma diritto fallimentare – circa 200.000 le SRL obbligate alla istituzione dell’organo di controllo entro il prossimo 16 dicembre 2019.
Tra le novità di maggiore rilievo della riforma di cui al D.Lgs. nr. 14 del 12 Gennaio 2019 vi è indubbiamente l’estensione dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo nelle SRL.
Perché il legislatore ha voluto estendere la nomina dell’organo di controllo?
La riforma del diritto fallimentare, puntando ad un più efficiente coordinamento tra disciplina concorsuale e societaria, si è posta l’obiettivo di poter anticipare l’insorgenza di situazioni di crisi aziendali, in modo da poter intervenire tempestivamente, applicando il vecchio detto “meglio prevenire che curare”. Infatti il legislatore ha voluto attribuire al controllo interno il fondamentale compito di garantire una più salutare gestione dell’impresa.
Fino ad oggi solo le società (medio grandi) avevano l’obbligo di munirsi dell’organo di controllo con lo specifico compito di vigilare sull’operato degli amministratori e dei managers e più in generale sul corretto funzionamento dell’impresa. Mentre con la nuova normativa il legislatore ha voluto estendere, anche alle società di dimensioni ridotte, l’obbligo di adottare un assetto amministrativo, contabile ed organizzativo adeguato in modo tale da prevenire eventuali rilevazioni di situazioni di crisi, con lo scopo di preservarne la continuità aziendale.
Le società interessate (circa 200.000), per assolvere a tale compito, dovranno munirsi di un apposito organo di controllo, Revisore Legale dei Conti o Collegio Sindacale, necessari per la vigilanza e l’analisi aziendale, volta ad individuare fenomeni che possono indurre in uno stato di crisi l’azienda. I predetti soggetti con il preciso compito di controllare l’operato della società, appena individuati indizi, atti a mettere a rischio la stabilità dell’impresa, avranno il dovere di segnalare, nel più breve tempo possibile, all’organo amministrativo la possibilità di una futura crisi dell’azienda e quest’ultimo dovrà effettuare, senza indugio, tutto quanto necessario per la salvaguardia del patrimonio aziendale, scongiurando che una possibile situazione di crisi, congiunturale o temporanea, possa sfociare in insolvenza senza soluzione alcuna.
Quali sono i nuovi parametri per le Società interessate?
Il legislatore ha voluto estendere la fattispecie (ex art. 2477 c.c.) in cui per le SRL diventa obbligatorio nominare il Revisore Legale dei Conti (o Società di Revisione) oppure il Collegio Sindacale.
Quando scatta l’obbligo di nomina per le SRL alla luce della nuova riforma? | |
Ante Riforma | Post Riforma |
SRL tenute alla redazione del bilancio consolidato | SRL tenute alla redazione del bilancio consolidato |
SRL che controlla una società soggetta a revisione | SRL che controlla una società soggetta a revisione |
SRL che per due esercizi consecutivi supera almeno due dei seguenti limiti: – Totale attivo > 4,4 milioni – Ricavi > 8,8 milioni – N. medio dipendenti > 50 | SRL che per due esercizi consecutivi supera almeno uno dei seguenti limiti (anche diversi nei due anni): – Totale attivo > 2 milioni – Ricavi > 2 milioni – N. medio dipendenti > 10 |
Cessazione obbligo di nomina | |
Se per due esercizi consecutivi, i limiti non vengono superati | Se per tre esercizi consecutivi, i limiti non vengono superati |
La verifica dei parametri dimensionali va effettuata sui dati di bilancio 2017 e 2018.
Chi potrà essere nominato?
La norma lascia totale libertà alle società di istituire un Collegio sindacale o un Sindaco unico oppure un Revisore Legale (o Società di Revisione).
In caso di nomina del Collegio o del sindaco unico a quest’ultimi sarà affidato anche il controllo contabile oltre al controllo di legalità (ossia vigilanza sul rispetto della legge e dello statuto). In caso di nomina del revisore (persona fisica o società di revisione) il controllo sarà solo quello contabile.
Bisogna in tutti i modi stare attenti ai soggetti da nominare in quanto dovranno obbligatoriamente essere:
- iscritti nel registro dei Revisori Legali presso il MEF e avere adeguata esperienza e competenza professionale al fine di adempiere al corretto svolgimento del proprio mandato. Il Revisore deve operare nel pieno rispetto dei principi di revisione vigenti, documentando scrupolosamente la propria attività mediante le carte di lavoro. (Il lavoro svolto dal Revisore è soggetto a controlli e ispezioni da parte di ispettori inviati dal MEF);
- soggetti “indipendenti”, ovverosia non avere alcun rapporto in relazioni d’affari, di lavoro, familiari o di altro genere, sia dirette che indirette, con la società da revisionare tali da poter far venir meno la propria indipendenza ed obiettività di giudizio. Va sottolineato inoltre la “Terzietà” per meglio specificare non possono assolutamente assumere l’incarico di revisione i consulenti della società o loro associati e/o collaboratori in quanto si esporrebbero al cosiddetto rischio di “auto-riesame” (controllore e controllato – per meglio dire controlli su dati che loro stessi o altri soggetti appartenenti al proprio studio o “rete” hanno prodotto.
E’ necessario inoltre precisare che in caso di mancata nomina da parte della società obbligata a tale adempimento, provvederà alla nomina d’ufficio, di un Revisore iscritto nel registro, il Tribunale della circoscrizione competente (dove la società ha la sede legale).
Quale sarà il ruolo del Revisore Legale?
Il Revisore Legale avrà l’obbligo di pianificare e svolgere l’attività di revisione contabile così come previsto dai principi di revisione “ISA Italia” attualmente in vigore.
Le attività che sarà chiamato a svolgere:
conoscenza dell’impresa e acquisizione dei relativi dati; valutazione dei rischi; pianificazione della Revisione; calendarizzazione delle verifiche; vigilare sulla regolare tenuta della contabilità; attività di revisione sul bilancio di esercizio. Tutte le attività svolte andranno adeguatamente formalizzate tramite le carte di lavoro, inoltre consentiranno al Revisore di acquisire tutti gli elementi necessari per rilasciare la propria certificazione sul bilancio di esercizio, la quale andrà depositata assieme al bilancio presso il Registro delle Imprese e quindi resa pubblica.
Preme anche evidenziare che il legislatore, con quanto detto nella predetta riforma, ha voluto anche far intendere che l’attività del Revisore dovrà anche consistere: nell’aiutare l’impresa ad istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati ad una rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale. Inoltre la Revisione deve anche vigilare sull’attività svolta dagli amministratori, affinché si attivino tutte le procedure che consentano di monitorare periodicamente l’andamento economico-finanziario dell’impresa anche attraverso indici finanziari o altri indicatori sintetici, da adattare al settore merceologico di appartenenza ed alla dimensione dell’azienda. (il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti definirà gli indici standard a cui riferirsi). In caso di inerzia da parte dell’organo amministrativo sarà onere dell’organo di controllo segnalare la presenza di eventuali insorgenze di crisi chiedendo un immediato intervento risolutivo.
Quale sarà il termine ultimo in cui si dovrà procedere alla predetta nomina?
Le norma stabilisce che entro nove mesi dall’entrata in vigore, quindi il termine ultimo, per provvedere, ove necessario, alla nomina dell’organo di controllo o revisore e, se necessario, per adeguare il proprio statuto (unicamente in presenza di clausole non conformi al nuovo dettato normativo), è fissato per il 16.12.2019.
Appare indispensabile sottolineare che per la predetta data, tuttavia, le società interessate dovranno essere già pronte per la nomina dell’organo di controllo al fine di poter strutturare e pianificare i controlli così come previsti nella riforma. Mentre il Revisore dovrà aver già acquisito una adeguata conoscenza delle attività della società al fine di poter pianificare efficacemente i controlli sul bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2019. Pertanto sarebbe auspicabile, nell’interesse delle società e dei Revisori, che tutte le società interessate provvedessero ad effettuare la nomina dell’organo di controllo con l’approvazione del bilancio 2018, quindi presumibilmente entro il 30 aprile 2019.
Che vantaggi ci saranno per le società controllate?
Le società, per effetto di questa riforma, possono accedere all’istituto dell’allerta, una delle novità prevista dal Codice della crisi e dell’insolvenza volta ad incentivare la cultura di recupero dell’impresa in assenza di penalizzazione dei creditori. In particolare le società possono accedere al procedimento di composizione assistita della crisi oltre che a specifiche misure premiali.
Inoltre, con questa riforma, il legislatore ha voluto che anche nelle PMI si diffondesse una maggiore cultura sul controllo di gestione e su una migliore organizzazione contabile-amministrativa a supporto della crescita e dello sviluppo delle stesse imprese. (nello stesso tempo le società revisionate avranno la possibilità di disporre di un bilancio “certificato” che indubbiamente accrescerà la fiducia dei terzi (banche, fornitori, potenziali partner) nei propri confronti).
Quali sono i professionisti interessati?
Il Revisore Legale, unico professionista chiamato a svolgere tale attività, deve agire con professionalità e senso di responsabilità al fine di adempiere al meglio a quanto normato nella predetta riforma. Occuparsi della Revisione legale dei Conti, significa: controllare e verificare la conformità alle leggi italiane ed internazionali dei bilanci, essere un esperto in molteplici discipline economiche tra cui contabilità, bilanci, controllo interno ed esterno, delle scritture contabili di società di capitali, enti pubblici, privati e non profit, essere indipendente ed al di sopra delle parti, rispettare la deontologia professionale.
A tal proposito è opportuno ricordare che l’INRL affiancherà tutti i Revisori Legali attraverso lo “SPORTELLO DEL REVISORE” le cui modalità di funzionamento saranno rese disponibili attraverso il proprio sito nel giro di qualche settimana.
Roma, 12 marzo 2019
A cura di C. Monetta