In relazione alla possibilità di iscrivere una società nel Registro dei Revisori Legali (art.2 D.Lgs 39/2010) volevo sottoporre due temi:
1) in caso di srl, la maggioranza dei diritti di voto esercitabile in assemblea ordinaria può essere intesa anche in virtù di patto parasociale in presenza di mancata maggioranza per quote?
2) nei requisiti del D.Lgs non vi è la revisione legale come oggetto sociale; può a tal fine chiedere iscrizione anche una società di consulenza aziendale in possesso dei requisiti che non abbia però al momento della richiesta di iscrizione come oggetto sociale la revisione legale salvo successivo adeguamento ottenuta l’iscrizione?
Risposta(29/05/2018)
1) Va preliminarmente osservato che sulla questione posta dall’iscritto non si è formata alcuna prassi amministrativa o giurisprudenziale.
Tanto precisato, il senso letterale della norma è quello di rimettere la maggioranza dei diritti di voto dell’assemblea ordinaria a soggetti abilitati all’esercizio della revisione legale. Se la soluzione prospettata dall’iscritto assicura il rispetto del principio appena enunciato – la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria deve essere riservata ai soggetti abilitati all’esercizio della revisione legale – non si ravvisano degli ostacoli alla praticabilità della soluzione indicata nel quesito. In prospettiva occorrerà comunque guardare alle indicazioni delle prassi che si formeranno in materia.
2) La risposta è negativa.
L’art. 2, d. lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, è rubricato come segue: “abilitazione all’esercizio della revisione legale”, ed il primo comma esordisce con la seguente espressione: “L’esercizio della revisione legale è riservato ai soggetti iscritti nel Registro”. L’ovvia conseguenza è che una società di capitali che non abbia nel suo oggetto l’esercizio della revisione legale non può essere iscritta nel Registro.
Avv. Giovanni Cinque
INRL – Servizio quesiti