La tariffa dei Revisori determina in modo chiaro i compensi dovuti per le prestazioni eseguite, la stessa stabilisce le modalità attraverso le quali sono determinate, sia per quanto riguarda le prestazioni eseguite sia per quanto attiene i rimborsi ed i costi aggiuntivi per l’espletamento dell’incarico (ore di assenza dallo studio, costo del carburante, vitto).
Al Revisore per il raggiungimento del luogo dove compie le proprie prestazioni compete il compenso orario?
Risposta(29/09/2016)
Preliminarmente ed in termini generali, ai fini del rimborso delle spese di trasferta per il revisore, non può oggi farsi riferimento alle tariffe previgenti, in quanto sostituite dai parametri di cui al D.M. 140/2012 che comunque non è disciplina direttamente applicabile ai revisori; il decreto peraltro non menziona il diritto del prestatore d’opera al rimborso spese, che pertanto deve essere concordato nell’ambito del rapporto con il cliente.
Si segnala, per completezza, che precedentemente il D.M. 2 settembre 2010 n. 169, rubricato “Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri di rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”, all’art. 18, disponeva che “al professionista, che per l’adempimento dell’incarico si rechi fuori dalla sede dello studio, spetta un compenso per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Le spese di viaggio sono determinate in misura pari: a) al costo del biglietto di prima classe in caso di trasporto ferroviario; b) al costo del biglietto di ‘business class’ in caso di tratte intercontinentali e al costo del biglietto della economy class in caso di tratte nazionali e continentali del trasporto aereo; c) al costo chilometrico risultante dalle Tariffe Aci del mezzo privato utilizzato”. Tale previsione non è più applicabile a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 140/2012.
In ogni caso, se l’incarico di riferimento è di revisore di un’Azienda sanitaria, va analizzata la specifica disciplina applicabile a questi enti, dal momento che il rapporto con l’ente pubblico comporta un regime peculiare.
Un diritto al rimborso delle spese di trasferta non è espressamente previsto dalla disciplina in materia di compensi ai revisori delle Aziende Sanitarie, né a livello nazionale né a livello regionale.
La pretesa al rimborso è stata riconosciuta dalla Corte dei Conti (a proposito del revisore comunale, ma con principi riferibili in generale a tutti i revisori degli enti pubblici) anche qualora non esista un atto formale cui poter fare riferimento: la Corte dei Conti sez. Lombardia con deliberazione n. 329 del 29 ottobre 2015, confermando un precedente orientamento già espresso dalla Corte dei Conti sez. Sicilia con deliberazione n. 407/2013, ha infatti affermato espressamente questa regola, ritenendo applicabile al revisore “il principio generale desumibile dall’art. 2234 del codice civile, per il quale il professionista ha sempre diritto all’anticipazione delle spese occorrenti per il compimento dell’opera, salvo diversa pattuizione”.
Per le concreta determinazione del rimborso, in assenza di riferimenti nella delibera di nomina e/o nel regolamento di contabilità dell’ente, può ritenersi legittimo applicare analogicamente il criterio già indicato dalla tariffa professionale, ossia il rimborso chilometrico sulla base delle Tariffe Aci pubblicate annualmente per ogni specifico autoveicolo, anche in un’ottica di contenimento della spesa pubblica.
Avv. Giovanni Cinque
INRL Servizio quesiti