Risposta(28/09/2016)
La normativa nazionale prevede per i componenti del collegio dei revisori delle Aziende Sanitarie un compenso omnicomprensivo: l’art. 3 comma 13 del d.lgs. 502-1992 dispone che “l’indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale dell’unità sanitaria locale. Al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell’indennità fissata per gli altri componenti”.
I compiti dei componenti del collegio sono individuati nella Regione Sardegna dall’art. 57 della Legge Regionale n. 5 del 1995, come modificato dall’art. 47 L.R. n. 10 del 1997, norma che dispone:
1.Il collegio dei revisori vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’azienda. A tal fine: a) verifica, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa e l’andamento finanziario e patrimoniale dell’azienda, dandone comunicazione all’Assessore dell’igiene, sanità e assistenza sociale; b) esamina il programma sanitario dell’azienda, il bilancio preventivo annuale, il bilancio pluriennale ed il bilancio consuntivo; c) redige la relazione al bilancio consuntivo, formulando un giudizio complessivo sulla gestione dell’azienda, nonché eventuali rilievi e proposte finalizzate a conseguire una migliore efficienza ed economicità della gestione; d) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili; e) collabora con l’Assessorato regionale dell’igiene, sanità e assistenza sociale, nonché con i nuclei di valutazione di cui all’articolo 12, comma 5, per l’espletamento del controllo di gestione.
2. Il collegio dei revisori, se riscontra gravi irregolarità nella gestione dell’azienda, ne dà tempestiva comunicazione all’Assessore dell’igiene, sanità e assistenza sociale.
L’attività volta all’apposizione del visto di conformità ai fini del riconoscimento di crediti erariali non rientra tra le funzioni dell’organo di revisione ordinariamente considerate dalla normativa, avendo natura occasionale; pertanto ove svolta su richiesta dell’ente fonda un diritto alla remunerazione di un compenso specifico ed ulteriore, anche tenuto conto delle maggiori responsabilità connesse alla verifica ed al tempo da dedicare per la relativa evasione.
Sulla quantificazione del compenso, va rilevato che a seguito dell’avvenuta abrogazione delle tariffe i parametri oggi vigenti per le attività professionali non disciplinano nel dettaglio la remunerazione dell’attività, ma dettano criteri indicativi di massima.
Il D.M. 140/2012 e la tabella C allegata al decreto individuano i parametri per il compenso a fronte dell’attività prestata. I criteri previsti nel D.M. 140/2012 (direttamente applicabile agli iscritti all’albo dei commercialisti ed esperti contabili e non a soggetti diversi) possono essere utilmente richiamati ed utilizzati come riferimento anche per il caso in cui l’attività corrispondente venga svolta dal revisore.
Il decreto non menziona specificamente l’attività indicata nel quesito; criteri applicabili per analogia, utili ai fini della determinazione del compenso, sono dettati dall’art. 21 (valutazioni, perizie e pareri) e dall’art. 22 (revisione contabile, che menziona anche l’attività di “accertamento di attendibilità dei bilanci, previsti dalla legge o eseguiti su richiesta del cliente”).
Avv. Giovanni Cinque