Sorteggiato in un comune di quasi 8.000 abitanti, nella delibera di nomina viene fissato il compenso c.s.: 6.016,73 diminuito del 10% ed aumentato del 50%. A mia richiesta di chiarimento sull’aumento del 50%, che percepiva anche il precedente revisore, il segretario comunale mi risponde che è giustificato dal fatto che l’attuale revisore unico svolge da solo il compito che precedentemente era svolto da tre professionisti ed il 50% era precedentemente previsto per il presidente del collegio. E’ una interpretazione corretta?
Risposta (07/04/2016)
L’art. 241 del Testo Unico in Materia di Enti Locali (rubricato “Compenso dei revisori”) dispone:
1. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell’ente locale.
2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall’ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell’articolo 239..
3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall’ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell’ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.
4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento.
5. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al revisore della comunità montana ed al revisore dell’unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente, al comune totalmente montano più popoloso facente parte della comunità stessa ed al comune più popoloso facente parte dell’unione.
6. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante ai revisori della città metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune capoluogo.
6-bis. L’importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell’organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi.
7. L’ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina.
Il Decreto Ministeriale 20.5.2005 fissa per i comuni da 5.000 a 9.999 abitanti il limite massimo di compenso in euro 6.490 (art. 3 lett. f)
La riduzione del 10 % è prevista dall’art. 6, comma 3 D.L. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010, la cui applicabilità ai revisori degli enti locali è stata confermata dalla Corte dei Conti con recenti pronunce.
La maggiorazione del 50% è prevista dalla normativa (art. 241 comma 4 del TUEL) solo per il revisore che svolga la funzione di presidente del collegio dei revisori e non per il revisore unico; pertanto l’interpretazione proposta dal segretario comunale, seppur più favorevole, non sembra in linea con le disposizioni che regolano la materia.
La posizione comunale appare comunque apprezzabile nell’ottica di avvicinare la remunerazione del revisore alla natura e rilevanza delle funzioni ricoperte nel comune, recentemente implementate con l’entrata in vigore del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito in L. n. 213 del 7.12.2012, che ha modificato l’art. 239 del TUEL.
Avv. Giovanni Cinque
INRL Servizio quesiti