Parere Congruità


Il notaio incaricato della redazione dell’inventario per una eredità giudiziaria mi richiede il visto della associazione di categoria sulla fattura da me emessa relativa alla valutazione di una azienda già di proprietà del defunto.

Risposta(01/04/2016)
Riportiamo quanto indicato a riguardo sul nostro sito alla pagina “Tariffe
Parere di congruità – Parcelle associati
Avviso agli iscritti (Ottobre 2013) A seguito abolizione delle tariffe professionali ad opera dell’art. 9 del D.L. 1/2012 convertito in Legge 27/2012 e della conseguente modifica dell’art. 2233 del c.c., è da ritenersi implicitamente abrogata la necessità del parere di congruità da parte dell’associazione professionale  a cui il professionista appartiene. Si consiglia, pertanto, al momento di accertare l’incarico, di redigere e fare sottoscrivere per accettazione dal cliente il mandato contenente  preventivo delle prestazioni previste.
Se l’interesse del notaio è quello di avere una verifica della correttezza della parcella, può essere segnalato quale possibile riferimento utilizzabile il D.M. 140/2012, il quale all’art. 21 indica i criteri di determinazione del compenso in sede di liquidazione giudiziale per l’attività di redazione di consulenze o perizie, e alla Tabella C allegata al D.M. che fissa gli importi applicabili.
Il D.M. è direttamente applicabile agli iscritti all’albo dei commercialisti ed esperti contabili e non a soggetti diversi. Tuttavia, il criterio previsto può essere utilmente richiamato ed utilizzato come riferimento, in analogia, quale parametro per la determinazione del compenso per le attività ivi indicate, qualora svolte da soggetti non iscritti all’albo.
D.M 140/2012
Tabella C

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