Ho redatto per conto di un cliente persona fisica una relazione di consulenza il cui valore e’ pari a circa 1.000.000 di euro. Dopo la consegna della relazione e precisamente al momento della richiesta di pagamento il cliente mi ha fatto queste due eccezioni:
1) che non avrei potuto redigere la relazione perche’ non ero un professionista abilitato essendo solo iscritto all’Albo dei Revisori Legali e non all’Ordine dei Dottori Commercialisti.
2) che come cliente nulla doveva dal momento che la Legge Istitutiva dei Revisori Legali (27/01/2010 n° 39) non prevede alcuna tariffa per la relazione di perizia.
Ho superato la prima eccezione sulla base dei consigli fornitimi dal Ministero di Economia e Finanza;
posso superare la 2 eccezione richiamando per la determinazione del compenso l’art. 21 del Decreto Ministeriale del 20/07/2012 n° 140 che prevede la determinazione del compenso sulla base della lettera C riquadro 3 art. 21 della tariffa dei Dottori Commercialisti?
Iscritto soltanto al Registro Revisori Legali:
1) Posso svolgere attività di Consulente Tecnico di parte in materia contabile e tecnico bancaria?
2) Inoltre la tariffa da applicare per le consulenze e le perizie da me redatte qual è?
Risposta(22/02/2016)
La possibilità di svolgere l’incarico di consulente di parte non è condizionata dal possesso di specifici requisiti, con la conseguenza che è possibile per il revisore svolgere l’attività di consulenza.
Peraltro, in assenza di determinazione convenzionale del compenso, non esiste una tariffa applicabile con efficacia vincolante tra le parti ai fini dell’individuazione del compenso spettante al revisore per l’attività svolta.
Il diritto del revisore al compenso per la consulenza prestata non è condizionato dall’assenza di una specifica tariffa professionale: l’art. 10 comma 10 del d.lgs. 39 del 2010, pur non recando dei criteri di determinazione del compenso per l’attività svolta dal revisore, dispone che “Il corrispettivo per l’incarico di revisione legale è determinato in modo da garantire la qualità e l’affidabilità dei lavori. A tale fine i soggetti incaricati della revisione legale determinano le risorse professionali e le ore da impiegare nell’incarico avendo riguardo:
a) alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l’incarico, nonché ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo;
b) alla preparazione tecnica e all’esperienza che il lavoro di revisione richiede;
c) alla necessità di assicurare, oltre all’esecuzione materiale delle verifiche, un’adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 11”.
L’art. 21 del D.M. 140/2012, recante criteri di determinazione del compenso in sede di liquidazione giudiziale per l’attività di redazione di consulenze o perizie, è direttamente applicabile agli iscritti all’albo dei commercialisti ed esperti contabili e non a soggetti diversi.
Tuttavia, il criterio previsto può essere utilmente richiamato ed utilizzato come riferimento, in analogia, quale parametro per la determinazione del compenso per le attività ivi indicate, qualora svolte da soggetti non iscritti all’albo.
Si segnala, in ogni caso, l’opportunità di determinare preventivamente con il cliente il compenso con accordi negoziali in forma scritta, al fine di scongiurare incertezze.
Avv. Giovanni Cinque
INRL Servizio quesiti