Esiste incompatibilità per lo svolgimento dell’incarico di Revisore Legale da svolgere nel comune di cui è capo del personale un parente di 1° grado?
Risposta (05/06/2015)
Per principio generale, la previsione di incompatibilità tra le cariche e/o funzioni pubbliche postula l’assoluta impossibilità di svolgere la funzione con imparzialità e indipendenza.
L’art. 236 del TUEL, norma di riferimento per la disciplina dell’incompatibilità dei revisori negli enti locali, dispone che “valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell’articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell’organo esecutivo dell’ente locale. L’incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell’ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell’ente locale presso cui deve essere nominato l’organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l’ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso”.
L’art. 2399 del codice civile dispone che “non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall’ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 (ossia l’interdizione, l’inabilitazione, il fallimento o la condanna ad una pena che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi);
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società (ovvero, per gli enti locali, i componenti dell’organo esecutivo) gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza”.
In forza delle due norme, l’incompatibilità allo svolgimento della carica di revisore è quindi prevista per coloro che siano parenti dei componenti della Giunta, organo esecutivo dei Comuni.
La sussistenza di un rapporto di parentela con un dirigente capo del personale del Comune non è annoverata tra le cause di incompatibilità allo svolgimento della carica di revisore.
Peraltro, ad ulteriore conferma, va segnalato che le norme in materia di incompatibilità, in quanto norme di carattere eccezionale che derogano al generale principio del libero accesso alle funzioni pubbliche, devono essere interpretate secondo canoni di stretta interpretazione e non possono essere estese analogicamente a casi non previsti.
Va comunque segnalato che le normative regionali ed i regolamenti comunali possono prevedere una disciplina specifica di incompatibilità allo svolgimento di cariche, anche con riferimento alla figura del revisore di un comune.
In ogni caso, il revisore è comunque tenuto ad esercitare le proprie funzioni con imparzialità ed indipendenza, risultando soggetto al dovere di astensione al ricorrere di situazioni di potenziale conflitto di interesse, in ragione del rapporto di parentela descritto, con riferimento ad atti o attività specifiche.
Avv. Giovanni Cinque